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Il corretto esercizio della professione medica è garantito non solo dal conseguimento dei titoli che assicurano la sussistenza di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, ma anche dal rispetto e dall’osservanza dell’insieme di precetti e regole comportamentali di ispirazione etica e sociale contenuti nel Codice di deontologia medica.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è l’organo sussidiario dello stato chiamato a garantire e vigilare sul rispetto del Codice deontologico e ad esso, e in particolare alle Commissioni di Albo, la vigente normativa attribuisce il potere disciplinare.

Svolgimento del procedimento disciplinare:

Qualora il Presidente di Commissione venga a conoscenza di fatti o comportamenti potenzialmente idonei a configurare un illecito disciplinare, procederà alla convocazione ex art. 39 DPR 221/1950 del sanitario, finalizzata a raccogliere elementi utili per stabilire se il fatto costituisce illecito disciplinare, nonché a garantire l’esercizio del diritto di difesa da parte del professionista coinvolto. Nel giorno fissato per l’audizione il Presidente di Commissione esporrà al sanitario i motivi della convocazione, porgendo specifiche domande e raccogliendo le relative risposte. Dell’audizione viene redatto apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto dal Presidente stesso e dal sanitario.

Dopo aver svolto l’audizione ex art. 39 e le eventuali integrazioni istruttorie che ritiene necessarie, il Presidente riferisce sulla questione disciplinare in sede di Commissione. Quest’ultima, dopo aver valutato i fatti, può deliberare

  • A) l’archiviazione del procedimento disciplinare
  • B) il mandato al Presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie
  • C) l’apertura del procedimento disciplinare.

In questa fase la Commissione non è chiamata ad esprimere alcun giudizio sulle responsabilità del sanitario, ma deve limitarsi ad accertare se, in base a quanto emerso dall’istruttoria, sussistano elementi sufficienti per aprire il procedimento disciplinare.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve essere comunicata al sanitario interessato almeno 20 giorni prima della data prevista per la celebrazione, onde consentire allo stesso di organizzare la propria difesa, prendere eventualmente visione degli atti e produrre le proprie controdeduzioni.

Nella data fissata, la Commissione si riunisce per la celebrazione del procedimento disciplinare. La seduta si apre con l’esposizione da parte del relatore dei fatti addebitati, corredati dalle circostanze appurate nella fase istruttoria. Dopo l’intervento del relatore, l’interessato è chiamato a esporre la propria visione dei fatti, se lo desidera facendosi assistere da un legale.

Una volta celebrato il procedimento, la Commissione in fase di Camera di Consiglio può decidere di non dar luogo a provvedimento disciplinare, oppure di predisporre il provvedimento disciplinare, che può consistere:

  • nell’avvertimento, che consiste nel diffidare il sanitario a non reiterare la sua condotta
  • nella censura, ovvero una dichiarazione di biasimo per la condotta commessa
  • nella sospensione dall’esercizio professionale
  • nella radiazione dall’albo

La delibera disciplinare viene comunicata all’interessato, al ministero della salute e alla procura della repubblica e diviene esecutiva solamente quando:

  • sia trascorso il termine di 30 gg previsto dall’art. 43 DPR 221/1950, senza che sia stato proposto ricorso alla CCEPS,
  • oppure quando sia stato proposto ricorso alla CCEPS e questo sia stato respinto.

Pertanto, l’esecutività della sanzione NON decorre dalla data di notificazione all’interessato della decisione adottata, in quanto il sanitario ha diritto a proporre ricorso, contro le decisioni delle Commissioni di Albo, alla CCEPS e tale ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento (artt. 5 e 15 D.lgs CPS 233/1946 e art. 53 DPR 221/1950).

Quando siano trascorsi i termini per l’impugnazione (trenta giorni) senza che l’interessato provveda al ricorso o se questo venga respinto, il provvedimento disciplinare diviene immediatamente esecutivo.

Avverso la decisione della CCEPS è possibile presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Cassazione. Il ricorso per Cassazione, a differenza del ricorso alla CCEPS, non produce effetto sospensivo della esecutività del provvedimento disciplinare (art. 68 DPR. 221/1950).

In caso di sospensione o radiazione il provvedimento, una volta diventato definitivo, deve essere annotato sull’Albo. Solo a questo punto ottiene pubblicità erga omnes.

L’Ordine non può comunicare in nessun modo l’esito del procedimento ad altri soggetti, finché questo non sia divenuto definitivo, perché violerebbe la previsione normativa che tutela l’incolpato nei diversi gradi di giudizio.

Questa norma è posta a garanzia del diritto alla difesa e l’Ordine è tenuto a rispettarla a garanzia del ruolo che riveste e per adempiere alla previsione normativa.

 

Riferimenti normativi: 

D.LGS CPS 233/1946

DPR 221/1950