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La Commissione Albo Odontoiatri (CAO): cos'è e come funziona

La C.A.O., Commissione Albo Odontoiatri, viene istituita nel 1986 in applicazione della legge 409/85 (istitutiva della figura professionale sanitaria dell’odontoiatra) che all’art. 6 comma 8 prevede la costituzione di due Commissioni, una per ciascun Albo professionale. Da allora la denominazione dell’Ordine diviene “Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri”.
La C.A.O. di Venezia è composta da cinque membri che sono eletti dagli iscritti all’Albo degli Odontoiatri tramite elezioni che si svolgono ogni quadriennio: un presidente, un vicepresidente e tre membri. I primi due eletti per numero di voti entrano a far parte del Consiglio dell’Ordine con il compito di sottoporre all’attenzione del Consiglio le problematiche riguardanti la categoria, fungendo da collegamento tra questi due organi.

La legge di riforma “Lorenzin” n. 3 del 2018 ha precisato che alle commissioni di Albo spettano i seguenti compiti:

  1. proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
  2. assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione ed esercitare le seguenti attribuzioni:
    - designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
    - promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
    - interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  3. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  4. esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
  5. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Il codice deontologico è la principale fonte di riferimento per la C.A.O. ed è su questo che si basa la sua azione di controllo e indirizzo degli iscritti, anche attraverso la vigilanza del loro comportamento verso cittadini e colleghi.
Inoltre, nella sua attività pratica la C.A.O si occupa della valutazione della pubblicità dell’informazione sanitaria, dei procedimenti disciplinari, della pubblicazione di articoli di categoria sul sito e notiziario, dell’esame dei contenziosi medico – paziente e fra colleghi, del controllo sulla formazione E.C.M. degli iscritti, dei rapporti con le altre C.A.O. regionali e nazionali, dell’organizzazione di eventi culturali per la formazione dei colleghi.

La verifica sulla pubblicità dell’informazione sanitaria è un'importante attività di vigilanza della CAO: il suo intervento, infatti, è volto a consigliare, coloro che ne fanno richiesta, circa la legittimità di targhe o pubblicità e spesso comporta la censura di una non corretta comunicazione, magari con messaggi ingannevoli, per esempio relativi a prestazioni gratuite.
Un errore frequente, che può essere sanzionato, è quello di definirsi specialisti in particolari branche dell’odontoiatria (per esempio ‘‘specialista in implantologia’’) per le quali non esistono le relative specialità: attualmente esistono solo scuole di specializzazione in ortognatodonzia, odontoiatria pediatrica, odontoiatria generale e chirurgia orale. Master o corsi di perfezionamento conseguiti sia a livello universitario che privato (anche esteri) non danno il diritto di definirsi specialisti.

I procedimenti disciplinari sono una delle attività della C.A.O. più impegnative, che coinvolge i suoi componenti in lunghe procedure. È un compito di grande responsabilità, poiché i giudizi che ne conseguono condizionano la vita e il curriculum dell’odontoiatra.
In caso di giudizio di colpevolezza le sanzioni previste sono l’avvertimento, la censura, la sospensione dell’esercizio della professione da 1 a 6 mesi e la radiazione. Le sanzioni che intervengono sull’esercizio della professione sono molto impattanti per gli odontoiatri, perché viene a mancare la fonte di reddito. Inoltre, in base all’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 “Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno”.

La C.A.O. quindi e - più in generale - l’Ordine non è solo una tassa, qualcosa di estraneo e lontano che va pagato ogni anno per lavorare, ma un organismo ben articolato e organizzato che opera a garanzia dei colleghi e dei cittadini.
Nel 2016 Dall’idea di alcuni componenti della C.A.O. è nata la Commissione Giovani in seno all’Ordine di Venezia prima costituita solo da odontoiatri e poi estesa anche ai colleghi medici. Tale commissione lavora per soddisfare le esigenze dei giovani colleghi neolaureati che si affacciano alla professione organizzando eventi dedicati.

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