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I requisiti per ottenere l’iscrizione all’albo italiano variano a seconda della cittadinanza del neo-laureato e dal paese in cui ha conseguito il titolo di laurea.

Segue uno schema semplificato per aiutare il candidato ad individuare la sua posizione e a capire a quali adempimenti è tenuto ai fini dell’iscrizione.

CITTADINANZA

LAUREA

PERMESSO DI SOGGIORNO

RICONOSCIMENTO MINISTERIALE TITOLO

ESAME LINGUA ITALIANA PRESSO L’ORDINE

ITALIANA

PAESE UE

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ITALIANA

PAESE EXTRA UE

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UE

ITALIA

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UE

PAESE UE

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UE

PAESE EXTRA-UE

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EXTRA UE

ITALIA

√(1)

EXTRA UE

PAESE UE

EXTRA UE

PAESE EXTRA-UE

PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI

Per paesi UE si intendono:

  • I 27 Stati Membri Dell’unione Europea: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA E UNGHERIA;
  • I Paesi Membri Dello Spazio Economico Europeo (SEE): ISLANDA, LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO E NORVEGIA;
  • LA SVIZZERA (Equiparata Ai Paesi UE).

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI LAUREA

La procedura di riconoscimento del titolo estero va effettuata dopo il conseguimento del titolo e prima di presentare istanza di prima iscrizione all’albo.

La domanda di riconoscimento va presentata al ministero della salute tramite l’apposita procedura indicata nel sito: https://www.salute.gov.it/portale/riconoscimentoQualifiche/homeRiconoscimentoQualifiche.jsp

Soprattutto in caso di laurea conseguita in un paese extra – UE, la procedura di valutazione del piano di studi del candidato può richiedere tempistiche più lunghe e complesse che possono sfociare in tre differenti decisioni:

  1. Accoglimento dell’istanza e rilascio decreto di riconoscimento del titolo
  2. Richiesta al candidato di sostenere una prova attitudinale per valutare la sua formazione oppure di sostenere esami integrativi presso un’università italiana. In tal caso, il candidato dovrà rivolgersi ad un ateneo italiano per soddisfare la richiesta integrativa
  3. Rigetto dell’istanza

Una volta ottenuto il riconoscimento da parte del ministero, il medico o l’odontoiatra ha due anni di tempo per presentare domanda di prima iscrizione all’ordine italiano.

(1) Il riconoscimento del titolo in tal caso non è necessario solo se l’intero corso di studi è stato effettuato in Italia. Se invece alcuni esami sono stati conseguiti all’estero sarà necessario richiedere un previo parere al ministero.

Inoltre, nel caso in cui il medico sia stato ammesso al corso di laurea in Italia in sovrannumero grazie ad un’apposita autorizzazione e finanziamento del paese d’origine, una volta terminati gli studi non potrà continuare ad esercitare la professione in Italia.

In ogni caso tutti questi aspetti vengono sottoposti alla valutazione del ministero della salute al quale l’ordine chiede un parere prima di accogliere la domanda di iscrizione. Pertanto, l’ordine si attiene al parere espresso dal ministero.

ESAME DI LINGUA ITALIANA E SULLE NORME CHE REGOLANO LA PROFESSIONE IN ITALIA

Per i medici che non hanno cittadinanza italiana e che non hanno conseguito un titolo di laurea in Italia, l’iscrizione all’ordine è subordinata al superamento di una prova di lingua italiana e sulla conoscenza delle norme che regolano la professione in Italia.

Di seguito è possibile scaricare, in formato PDF, la pdf procedura per lo svolgimento dell'esame (236 KB) , approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con Delibera 256 del 25 ottobre 2023. 

Di seguito è possibile scaricare, in formato PDF editabile, il  pdf modulo richiesta d'ammissione all'esame (175 KB) .

PERMESSO DI SOGGIORNO

I medici con cittadinanza di un paese dell’unione europea non necessitano di alcun permesso di soggiorno, ma dovranno soltanto fissare la propria residenza in Italia. Vige infatti il diritto di stabilimento che garantisce ai cittadini dell’UE di stabilirsi liberamente in un paese dell’UE per esercitare la professione.

I neolaureati in un paese extra-UE invece devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata presso l'ufficio immigrazione della questura. La sede competente è quella del luogo di residenza del cittadino straniero. Si ricorda che il permesso ha una scadenza e va dunque rinnovato (si chiede cortesemente di trasmettere all’Ordine la copia del rinnovo del permesso).

Le tipologie di permessi considerati validi ai fini dell’iscrizione ad un albo professionale sono:

  • Per motivi di lavoro o in attesa di occupazione;
  • Per motivi di studio o formazione, limitatamente al periodo di studio e formazione (va tuttavia precisato che tale tipologia di permesso di soggiorno consente al medico di esercitare la professionale per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, e in ogni caso per non più di 1040 ore di lavoro annue).
  • È ovviamente valida anche la carta di soggiorno a tempo indeterminato (sostitutiva del permesso di soggiorno temporaneo)

In ogni caso tutti questi aspetti vengono sottoposti alla valutazione del ministero della salute al quale l’ordine chiede un parere prima di accogliere la domanda di iscrizione. Pertanto, l’ordine si attiene al parere espresso dal ministero.

 

ISTANZA DI PRIMA ISCRIZIONE PER PROFESSIONISTI CON TITOLO ESTERO

  • I medici con cittadinanza italiana potranno presentare istanza di iscrizione all’ordine accedendo ai servizi online del sito dell’ordine utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica(2).

(2) Nel caso in cui il medico italiano non abbia né lo SPID ne’ la CI elettronica, sarà possibile richiedere gratuitamente all’ordine le credenziali SPID seguendo le istruzioni qui indicate (https://www.omceovenezia.it/servizi-online/altri-servizi/rilascio-spid).

  • I medici stranieri, impossibilitati quindi ad accedere tramite SPID o carta d’identità elettronica, possono utilizzare il seguente  pdf MODULO (222 KB)  da presentare, compilato e corredato di tutti gli allegati, alla segreteria dell’ordine.

Si ricorda che è necessario avere la residenza, il domicilio o il domicilio professionale nella provincia di Venezia.