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 E' possibile effettuare la procedura di prima iscrizione all'Albo accedendo con credenziali SPID ai servizi online dell'Ordine.

Per la domanda di iscrizione per trasferimento e di cancellazione si rimanda all'area modulistica

Ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, che disciplina le professioni intellettuali, e dell’articolo 8 del D.lgs 233/1946, norma istitutiva degli Ordini professionali, l’iscrizione all’Albo professionale costituisce requisito ineludibile per l’esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra.

Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono gli enti pubblici che, al fine di tutelare gli interessi connessi all’esercizio professionale, vigilano sul possesso dei titoli necessari per l’iscrizione agli Albi. In particolare, il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale dell’Ordine cui la norma attribuisce il compito di iscrivere i professionisti nel rispettivo Albo nonché di compilare, tenere e pubblicare gli Albi. Alle Commissioni spetta invece la funzione di proporre al Consiglio l’iscrizione del professionista all’Albo.

L’interessato deve presentare istanza di prima iscrizione autocertificando il possesso dei requisiti di iscrizione, ovvero:

  • La residenza o domicilio o domicilio professionale nella provincia dell’Ordine;
  • Il pieno godimento dei diritti civili;
  • Il possesso del titolo di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e dell’abilitazione all’esercizio della professione o laurea abilitante (art. 102 del D.L. 18/2020)

È onere dell’Ordine verificare, anche a campione, la veridicità delle autodichiarazioni rese dall’interessato, il quale, in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale. Ai fini dell’iscrizione, l’interessato deve inoltre effettuare il pagamento della tassa sulle concessioni governative, della quota di iscrizione all’Ordine. Se non emergono cause ostative all’iscrizione, su proposta della Commissione di Albo competente, il Consiglio Direttivo adotta una formale delibera con cui dispone l’accoglimento della domanda di iscrizione. A decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio, il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione in tutto il territorio nazionale (art. 13 DPR 221/1950). L’assenza di iscrizione all’Albo vieta l’esercizio della professione: diversamente, si configura ipso facto il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall’art. 348 del Codice Penale. Dopo l’iscrizione, i dati del neo-iscritto vengono trasmessi tramite un flusso, alla Federazione Nazionale e Enpam che produce il codice previdenziale dell’iscritto.

Il professionista iscritto all’Albo è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine (art. 4 DLCPS 33/1946) e dei contributi previdenziali (art. 21 DLCPS 33/1946). Inoltre, ai sensi della legge 2/2009 tutti i professionisti iscritti all’Albo sono sottoposti all’obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata e comunicarla all’Ordine di appartenenza. Infine, si rammenta che vige per tutti i medici chirurghi e odontoiatri l’obbligo di stipula di una polizza a copertura del rischio professionale.

L’articolo 1 del Codice deontologico prevede che il professionista che si iscrive per la prima volta all’Ordine pronunci il giuramento professionale. Tale atto, oltre ad avere valore simbolico, impegna moralmente il professionista al rispetto dei precetti etici e deontologici alla base della professione.