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La Normativa di riferimento in materia di informazione sanitaria è la seguente:

• Il Codice Deontologico – articoli 54, 55, 56, 57 e 69

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21

Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2

Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4

Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536.

 

Di seguito è possibile scaricare la modulistica per richiedere il parere sulla pubblicità sanitaria.

  pdf MODULO Pubblicita Sanitaria singolo professionista (180 KB)

  pdf MODULO Pubblicità strutture sanitarie  (310 KB)

  pdf MODULO richiesta Riconoscimento professionalita acquisita (204 KB)

 

Cosa può contenere l'informazione sanitaria: 

Titoli professionali e specializzazioni - Informazioni sull'attività professionale - Caratteristiche del servizio offerto - Onorario delle prestazioni - Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico

Come deve essere l'informazione sanitaria:

Veritiera - Trasparente  - Corretta - Funzionale all'oggetto - Non promozionale - Non suggestiva - Non equivoca - Non ingannevole - Non denigratoria