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A sensi dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo.