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Oggetto: art. 13 D.L. n. 146/21 conv. da L. n. 215/21 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Oggetto: art. 13 D.L. n. 146/21 conv. da L. n. 215/21 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Fnomceo segnala che con pdf nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (all. n.1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) (390 KB) hanno fornito indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, precisando che il nuovo obbligo riguarda  esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.

L’INL con pdf nota n. 109 del 27 gennaio 2022 (all. n.2) (362 KB) specifica ulteriormente quanto affermato nella precedente nota chiarendo in particolare che le prestazioni intellettuali svolte dai lavoratori autonomi occasionali degli studi professionali non organizzati in forma di impresa sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva disciplinato dall’articolo 14 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008.

Infatti, la nota. n. 109/2022 richiama specificamente la nota n. 29/2022, nella cui sezione dedicata all’ambito di applicazione, reca testualmente: “Restano viceversa esclusi (...) le professioni intellettuali in  quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA”.