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Viste le numerose segnalazioni e quesiti in merito alla possibilità per gli odontoiatri di redigere certificati di malattia per i propri pazienti, si ritiene necessario chiarire che anche gli Odontoiatri, come tutti i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti quando ritengono di assegnare dei giorni di astensione dal lavoro dopo un intervento odontoiatrico.

Il certificato telematico deve essere trasmesso mediante il Portale “Sistema TS”, le cui credenziali di accesso possono essere richieste direttamente all’Ordine mediante l'apposito  pdf MODULO (487 KB) .

A tal proposito si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti:

Come specificato nella pdf Comunicazione N. 88 della Commissione Nazionale Odontoiatri (418 KB) , l’art. 55 septies del DLgs 165/01 introdotto dall’art. 69 del DLgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenza” dispone che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
In tutti gli altri casi di assenza per malattia (quindi per un periodo di astensione inferiore a dieci giorni) la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente.

Si ricorda inoltre che il certificato di malattia è “l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33” [articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008].

Proprio perché il medico non può rilasciare un certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o sulla base di elementi non direttamente constatati, non è possibile, dopo aver visitato il paziente, rinviarlo al medico di medicina generale o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perché questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa certificazione.

È infine utile citare l’art. 24 del codice deontologico secondo cui “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

 

Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri OMCeO Venezia
                               Dottor Giuliano Nicolin