Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, che si svolge presso l’Ordine, si conclude con la decisione disciplinare. Questa procedura, che è di tipo amministrativo, completa il primo grado di giudizio.
Avverso la delibera della Commissione di Albo è possibile presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), l’organo di giurisdizione speciale di secondo grado; questo ha effetto sospensivo sulla decisione disciplinare, che dovrà quindi rimanere “congelata” fino al completamento dell’iter in Commissione Centrale.
Questo organo collegiale, costituito presso il ministero della Salute, è normato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
L’articolo 17 del citato decreto legislativo prevede, nello specifico, che presso l'Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica sia costituita, per i professionisti esercenti le professioni sanitarie, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Lo stesso articolo ne disciplina la composizione precisando che è presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione.
Inoltre, fanno parte della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico e dieci medici chirurghi, di cui cinque effettivi e cinque supplenti;
(…)
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e dieci odontoiatri di cui cinque effettivi e cinque supplenti.
I componenti supplenti garantiscono la terzietà dell’organo in caso di ricusazione o di astensione dei componenti titolari.
I sanitari vengono designati dal Comitato Centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Inoltre, almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione nazionale.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
La decisione sulle controversie disciplinari viene quindi affidata a questo organo collegiale speciale che, salvo il presidente che è un magistrato, è composto da soggetti estranei all’ordine giudiziario che, una volta nominati, non hanno alcun vincolo con l’autorità nominante, ma assumono i doveri propri del giudice con responsabilità connesse alla funzione giudicante.
Questi giudici, che non vengono reclutati con un rapporto costante, esclusivo e professionale, ottengono questo ruolo proprio perché le controversie trattate richiedono una conoscenza di regole posseduta in particolare da coloro che esercitano una attività sanitaria.
Gli istituti della ricusazione e della astensione, formulati per assicurare una decisione serena ed obiettiva da parte dei giudici e allo stesso tempo alle parti l’estraneità e l’imparzialità del giudice stesso, sono previsti dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. e l’elencazione dei casi previsti è tassativa.
L’art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, individua poi i compiti della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie che sono:
- decidere sui ricorsi dei professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali
- l’esame dei ricorsi sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi di Ordini e Collegi
- il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali
- i ricorsi contro le delibere di iscrizione e cancellazione dall’albo e contro le operazioni elettorali.
Con il DPCM del 9 ottobre 2025 è stata ricostituita la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per il quadriennio 2025-2029.
Il decreto nomina come Presidente effettivo la consigliera di Stato Giulia Ferrari e come Presidente supplente il consigliere di TAR Oscar Marongiu. Vengono inoltre designati i componenti del Consiglio Superiore di Sanità, effettivo Maria Grazia De Marinis e supplente Anna Odone, e tutte le rappresentanze professionali, ciascuna con cinque membri effettivi e cinque supplenti, in conformità al d.lgs. 233/1946 e alle sentenze della Corte costituzionale che richiedono organi a composizione paritetica.
La professione di medico chirurgo è rappresentata dai seguenti componenti, nominati su designazione della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo):
Componenti effettivi:
Letizia Angeli, Eugenio Corcioni, Vito Nicola Gaudiano, Giovanni Leoni, Roberto Carlo Rossi
Componenti supplenti:
Giovanni D’Angelo, Alessandro Grimaldi, Antonio Magi, Guido Marinoni, Umberto Quiriconi.
Per l’esame degli affari concernenti la professione di Odontoiatra sono stati nominati, su indicazioni della FNOMCeO:
Componenti effettivi:
Marco Canegallo, Marco De Berardinis, Gianmario Fusardi, Davide Leone, Pasquale Paone
Componenti supplenti:
Franco Borsaro, Domenico Camassa, Dott. Giuseppe Costa, Dott. Roberto Gozzi, Dott. Salvatore Pietro Lolli
Il nuovo mandato avrà durata 2025–2029, con decorrenza dal 15 ottobre 2025.
Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, a norma dell’art. 362 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. In questo caso il ricorso non ha più effetto sospensivo e la decisione diviene pertanto esecutiva.
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