Il "Nulla Osta" odontoiatrico e la radiodiagnostica complementare: limiti legali e responsabilità professionale
Nel panorama clinico attuale, è frequente che i cardiochirurghi richiedano agli odontoiatri un "nulla osta" (o una refertazione specifica) basato sull'analisi di un'ortopantomografia (OPT) prima di procedere con interventi specialistici.
Questa pratica solleva delicate questioni di natura giuridica e deontologica, in particolare riguardo alla corretta interpretazione delle attività radiodiagnostiche complementari.
Il Quadro Normativo: il D.lgs. 101/2020
Il fulcro della questione risiede nell'articolo 7, comma 1, n. 8 del D.lgs. 101/2020, che definisce le attività radiodiagnostiche complementari come ausili diretti al medico specialista o all’odontoiatra per interventi strumentali propri della disciplina.
Affinché queste pratiche siano legittime, la norma impone che siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla procedura specialistica.
Un punto fondamentale chiarito dal legislatore è il divieto assoluto di effettuare esami per conto di altri professionisti, così come la proibizione di redigere o rilasciare referti radiologici nell'ambito di tali attività complementari.
L'Orientamento della Cassazione
La Corte di Cassazione Penale (Sentenza n. 36820 del 29 settembre 2022) ha rafforzato questi limiti, precisando che l'attività diagnostica complementare può essere ritenuta legittima solo se sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti fondamentali:
- Profilo Temporale: deve esserci un'immediatezza rispetto all'atto specialistico;
- Profilo Funzionale: l'indagine deve essere un'effettiva necessità e un ausilio diretto all'intervento.
Secondo la Suprema Corte, non sono ammesse attività diagnostiche preventive, differibili o routinarie, né prestazioni che si configurino come un'autonoma attività radiologica svolta nell'interesse di terzi.
Quando l'Attività Diventa Illegittima?
Alla luce della giurisprudenza, si configurano violazioni della normativa nei seguenti casi:
- esecuzione di esami non strettamente necessari all'intervento immediato;
- esami che potrebbero essere programmati presso un servizio di radiologia;
- attività radiologica svolta su richiesta o nell'interesse di soggetti diversi dallo specialista che procede;
- produzione e rilascio di referti radiologici;
- uso sistematico o routinario delle apparecchiature al di fuori dei limiti della complementarità.
Rischi e Responsabilità
L'inosservanza di questi precetti non comporta solo il venir meno della protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti, ma espone il professionista a gravi conseguenze, ovvero:
- Responsabilità Amministrativa e Disciplinare per violazione delle disposizioni del D.lgs. 101/2020.
- Responsabilità Penale ai sensi dell’art. 213 del medesimo decreto, qualora ne ricorrano i presupposti.
- Violazione del Principio di Giustificazione secondo il quale ogni esposizione medica deve essere giustificata e necessaria.
Conclusioni
La richiesta di un "nulla osta" odontoiatrico basato su OPT, se non strettamente integrata e indilazionabile rispetto a un intervento immediato, rischia di esulare dai confini della radiodiagnostica complementare.
È essenziale che i professionisti operino nel rigoroso rispetto dei requisiti di contestualità e integrazione funzionale, a tutela della salute del paziente e della propria integrità legale.