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 La Fnomceo, facendo seguito alla Comunicazione n. 44 del 17.2.22, segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8 - è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

L’articolo 4, comma 8-septies (Protezione radiazioni ionizzanti) proroga il termine (in scadenza al 27 febbraio u.s.) previsto per il raggiungimento dell’accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sentito l’Ispettorato per la sicurezza nucleare (ISIN) circa la definizione delle modalità di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti dagli attuali 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla radioprotezione al 31 marzo 2023.

Il comma 8-septies in esame, mediante una modifica testuale all’articolo 48, comma 4, del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 in materia di registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, estende al 31 marzo 2023 il termine prescritto per il raggiungimento dell’accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sentito l'ISIN (Ispettorato sicurezza nucleare), al fine di stabilire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dello stesso ISIN, con esclusivo riferimento ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate a seguito di esposizione medica nelle strutture sanitarie.

L’attuale termine risultava, infatti, in scadenza al 27 febbraio 2022, essendo lo stesso di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 101 (27 agosto 2020).

L’articolo 48, in particolare, specifica che i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e ad inserire le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, nei dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o antecedenti alla data di cessazione della detenzione delle sorgenti.

Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'Allegato XII.

  pdf Comunicazione Fnomceo del 01.03.2022 (182 KB)

pdf Si allega inoltre la Comunicazione FNOMCeO n. 44  (318 KB)