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La FNOMCeO ritiene opportuno segnalare che il  pdf TAR Lazio con sentenza n. 2891 del 14.03.2022 (196 KB) ha respinto il ricorso, proposto dalle organizzazioni di categoria rappresentative degli odontotecnici a livello nazionale e dei soggetti esercenti la professione di odontotecnico,

volto a chiedere l’annullamento: delle note del Ministero della Salute, recanti ad oggetto “richiesta di riconoscimento della figura dell'odontotecnico quale professione sanitaria”, del parere del Gruppo Tecnico sull'Odontoiatria (G.T.O.) del 12 luglio 2018 e del “documento tecnico” redatto dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale del 13 giugno 2018.

In particolare, i giudici in via di premessa precisano che “l’esame del ricorso deve appuntarsi sulla decisione del Ministero resistente di esprimere parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova Professione sanitaria, adottata a seguito dell’instaurazione della procedura ex art. 5 l. n. 43/2006, con la quale, a seguito delle modifiche apportate con la l. n. 3/2018, è stato contemplato un peculiare iter per il riconoscimento delle professioni sanitarie”. “I motivi oggetto di esame riguardano solo la correttezza del procedimento e la legittimità del provvedimento oggetto dell’impugnazione” non potendo “certo essere esaminate le censure che mirano al riconoscimento della figura dell’odontotecnico quale figura professionale sanitaria”. Pertanto “dovrebbe essere incontestato che la figura dell’odontotecnico non rientra nell’ambito delle professioni sanitarie”. 

Si rileva che “il fatto che la figura dell’odontotecnico non rientra nell’ambito delle professioni sanitarie si evince anche dalle norme vigenti”. Infatti “Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) distingue tre categorie: quella delle professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra); quella delle professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata) e, infine, quella delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato)”. A tal proposito la giurisprudenza ha evidenziato che sul piano normativo, l'odontotecnico esercita un'arte ausiliaria di una professione sanitaria, come precisato all'art. 1 del Regio Decreto n. 1334/1928, che l'ha istituita nel nostro Paese. I limiti e le modalità di esercizio di tale attività sono delineati, in particolare, all'art. 11 del citato Regio Decreto, in virtù del quale "gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti da impronte loro fornite da medici chirurghi a dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria, con le indicazioni del tipo di protesi; è in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza del medico, alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente".

Ciò detto, si sottolinea, altresì, che nonstante l'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), abbia sostituito la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” con quella di “professione sanitaria” e, successivamente, la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), abbia organizzato le professioni sanitarie in quattro distinte aree (professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; professioni sanitarie riabilitative; professioni tecnico-sanitarie; professioni tecniche della prevenzione), non è stata modificata la figura dell’odontotecnico. Il fatto, quindi, “che la figura dell’odontotecnico non sia una professione sanitaria si evince anche dai numerosi disegni di legge che, nel corso degli anni, sono stati avanzati (proposta di legge n. 993 presentata il 17 maggio 2013, proposta di legge n. 2203 del 2021, disegno di legge n. 2432 del 2021 presentato dal senatore Serafini)”. Infatti, attraverso l’esame della direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE e come poi interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia 21 settembre 2017, n. 125/16, si evince in particolare che il requisito dell'intermediazione obbligatoria di un dentista risulta idoneo a raggiungere l'obiettivo della tutela della salute pubblica e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Inoltre, “le attività di odontotecnico devono essere esercitate in collaborazione con un dentista, nella misura in cui tale requisito è applicabile, conformemente alla normativa suddetta, nei confronti di odontotecnici clinici che abbiano conseguito le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro e che desiderino esercitare la propria professione nel primo Stato membro sopra citato”.

Pertanto, il Ministero della salute, alla luce del parere del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria e facendo proprie le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Albo Odontoiatri nazionale nel “documento tecnico” del 13 giugno 2018, è giunto al rilascio del parere negativo circa la richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria, in quanto l’art. 6 l. n. 3/2018, che modifica l’art. 5 l. n. 43/2006, prevede al comma 4 che “La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”. Tale motivazione, addottata dal Ministero nel provvedimento impugnato, secondo il TAR Lazio non risulta essere illogica o illegittima, ciò poichè “l’art. 5, l. n. 43/2006, comma 4, impedisce una sovrapposizione e una parcellizzazione tra le figure professionali; sovrapposizione e parcellizzazione che si determinerebbe nel momento in cui si facesse rientrare nell’ambito delle professioni sanitarie la figura dell’odontotecnico in quanto, questo ultimo, avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.Pertanto, il Ministero della salute, alla luce del parere del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria e facendo proprie le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Albo Odontoiatri nazionale nel “documento tecnico” del 13 giugno 2018, è giunto al rilascio del parere negativo circa la richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria, in quanto l’art. 6 l. n. 3/2018, che modifica l’art. 5 l. n. 43/2006, prevede al comma 4 che “La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”. Tale motivazione, addottata dal Ministero nel provvedimento impugnato, secondo il TAR Lazio non risulta essere illogica o illegittima, ciò poichè “l’art. 5, l. n. 43/2006, comma 4, impedisce una sovrapposizione e una parcellizzazione tra le figure professionali; sovrapposizione e parcellizzazione che si determinerebbe nel momento in cui si facesse rientrare nell’ambito delle professioni sanitarie la figura dell’odontotecnico in quanto, questo ultimo, avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.