Visite: 1038

Il tortuoso percorso per arrivare a una legge che regolasse in modo serio la pubblicità sanitaria, i compiti che spettano a chi dirige una struttura dedicata alla salute, le peculiarità delle Società tra Professionisti (STP) e le novità sui crediti ECM: questi i temi al centro del convegno, molto partecipato, che sabato 9 settembre ha fatto ripartire la formazione per l’OMCeO veneziano e organizzato dal presidente della CAO lagunare Giuliano Nicolin.
«Grazie al dottor Nicolin – ha sottolineato il presidente dell’Ordine e vice nazionale Giovanni Leoni aprendo i lavori – che ha portato a Venezia ospiti di caratura nazionale, con competenze di altissimo livello. Oggi affrontiamo una prospettiva utile in particolare per i colleghi dentisti, quella imprenditoriale e di direzione sanitaria, che tante responsabilità comporta».

Clicca qui per guardare i volti dei protagonisti

Il convegno si è aperto, allora, con una sorta di vetrina degli orrori, proposta da Andrea Senna, presidente della CAO milanese, impegnato ad affrontare il tema Informazione sanitaria tra marketing, legge e deontologia: sotto gli occhi dei partecipanti è sfilata una carrellata di manifesti pubblicitari, affissi sui tram e nella metropolitana, per servizi odontoiatrici iper scontati, offerte gratuite, promozioni… Dagli impianti dentali a un euro alla prova gratuita di una protesi, «un vero Far West pubblicitario – lo ha definito il dottor Senna – a un certo punto in un intero quartiere della mia città sui cruscotti delle macchine è apparso un volantino con un collega che alla fine del mese faceva l’estrazione regalando 5mila euro di cure».
Una deriva da fermare a tutti i costi: è così che nel 2015 l’OMCeO del capoluogo lombardo decide di avviare un percorso per capire cosa dicono esattamente le leggi in tema di informazione e pubblicità sanitaria per capire come agire.
Comincia allora con un parere pro veritate sulla pubblicità sanitaria, commissionato al professor Gaetano Scocca, il tortuoso percorso per fare chiarezza, un percorso che nel corso degli anni passa attraverso slanci, come la storica sentenza della Corte di Giustizia europea sui limiti alla pubblicità sanitaria del 2017 e la proposta di legge parlamentare promossa da Rossana Boldi nel 2018, e tante battute d’arresto, come i ricorsi presentati in Europa per violazione, da parte della legge italiana, del diritto alla libera concorrenza.
Tra le istanze avanzate dall’Ordine milanese:

  • il divieto di pubblicità di tutto ciò che è promozionale e suggestivo, quindi stop a offerte, sconti, uso di testimonial e a messaggi di natura persuasiva;
  • la verifica preventiva degli albi sul materiale informativo;
  • il controllo dell’AGCOM, il Garante per le Comunicazioni;
  • l’obbligo per il direttore sanitario di essere iscritto all’albo territoriale.

Istanze che quasi tutte – resta fuori solo un unico punto, la verifica preventiva, e la parola “promozionale” sostituita con “attrattiva” – parecchio tempo e tante lotte dopo, compreso un nuovo parere pro veritate commissionato al professor Antonio Catricalà, vengono accolte, tra il 2019 e il 2022.
«Ora anche l’Europa – ha concluso il dottor Senna – riconosce che è giusto ci sia nella legislazione nazionale il divieto alla pubblicità propagandistica, irrealistica e suggestiva in campo sanitario. Ogni due per tre, l’ultima volta il mese scorso, appare un emendamento per cancellare la parola “suggestiva”, ma oggi, anche grazie all’unione e alla compattezza dei medici e degli odontoiatri, finalmente abbiamo la forza giusta per opporci. Uniti otterremo sicuramente tanto altro».

La direzione sanitaria in ambito medico e odontoiatrico il secondo tema del convegno, approfondito da Brunello Pollifrone, presidente CAO dell’OMCeO di Roma, che è partito subito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 che fissa i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per aprire una struttura sanitaria, ma che ha anche subito precisato «non tutte le Regioni hanno un’unica autorizzazione sanitaria, il che comporta, ovviamente, problemi di disomogeneità».
Il dottor Pollifrone ha quindi passato in rassegna i compiti del direttore sanitario, dall’indirizzo e coordinamento, ad esempio, alle funzioni di vigilanza e supporto, ha poi specificato come questa figura, nell’ambito odontoiatrico, possa lavorare in una sola struttura «anche se magari – ha precisato – la società ha più sedi, mentre nell’ambito medico può esercitare in più strutture ma con alcuni limiti» e approfondito le differenze tra le diverse realtà che offrono servizi per la salute: l’ambulatorio singolo, il poliambulatorio e le case di cura. «Anche il Codice Deontologico – ha poi aggiunto – all’articolo 69 norma la direzione sanitaria. Dice che deve essere autonoma e non può avere influenze esterne e che il medico che la assume comunica tempestivamente al suo Ordine il proprio incarico o l’eventuale rinuncia».
Ma che cosa succede in Italia? Succede che la legislazione è già differenziata a seconda delle Regioni. Così la guida degli odontoiatri romani ha passato in rassegna le differenze in atto tra i territori: in Puglia, ad esempio, bisogna avere almeno 5 anni di anzianità per assumere l’incarico, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia nessuna anzianità. «In Veneto – ha spiegato il dottor Pollifrone – non serve anzianità, l’autorizzazione sanitaria viene data dai Comuni e, se la struttura è aperta, deve essere sempre presente un medico o un dentista».
Alla fine del suo intervento anche un cenno al Decreto n° 91 del 3 marzo 2023, legato alla legge sulla concorrenza del 2017, ma entrato in vigore solo nell’agosto di quest’anno, che regola la sospensione delle attività nelle strutture odontoiatriche. «Chi non si adegua alle norme regionali – ha concluso – va incontro a sanzioni: bisogna adeguarsi entro 90 giorni e, se non lo si fa, ci sono 6 mesi di sospensione e di chiusura dell’attività sanitaria».

La parola è quindi passata ad Andrea Tuzio, consulente in legislazione sanitaria sempre dell’Ordine romano, che ha approfondito le regole e le normative per avviare una struttura sanitaria, concentrandosi in particolare sulle STP, le Società tra Professionisti. Punto di partenza della sua relazione la netta differenza tra l’attività professionale, che può declinarsi in studi monoprofessionali o associati, e l’attività d’impresa, «quella cioè – ha spiegato – che gestisce le case di cura, i poliambulatori… In questo caso c’è una netta distinzione tra l’imprenditore, che ha una funzione amministrativa della struttura sanitaria, e i professionisti, che esercitano l’attività. La STP si distingue da un’attività commerciale perché è l’esercizio dell’attività professionale in via esclusiva e personale».
La STP dunque:

  • dovrà avere un oggetto sociale, cioè lo scopo che la società si prefigge, e una compagine sociale, cioè dei soci professionisti o di capitale;
  • potrà essere monodisciplinare, cioè con tutti i soci che hanno la stessa abilitazione, o multidisciplinare, con abilitazioni diverse all’interno delle professioni sanitarie;
  • dovrà avere una forma societaria, che potrà anche essere una di quelle già previste dal Codice Civile (società semplice, SpA, la SrL, cooperativa…);
  • dovrà vedere il proprio atto costitutivo o statuto sancito da un notaio;
  • dovrà iscriversi al registro delle imprese alla Camera di Commercio e all’Albo professionale;
  • dovrà avere una copertura assicurativa indipendente rispetto alla polizza già prevista per i singoli professionisti;
  • dovrà seguire le norme previdenziali dell’ENPAM.

Anche sul fronte delle Società tra Professionisti, però, come per la direzione sanitaria, valgono le differenze tra Regioni. «Se la STP vuole aprire un proprio studio – ha concluso il dottor Tuzio – deve chiedere l’autorizzazione alla Regione, ma i territori hanno iter amministrativi diversi. Le Regioni del Nord, ad esempio, non hanno ancora recepito le norme sulle STP, quelle del Sud, invece, sì: al Nord aprire uno studio o un ambulatorio non fa alcuna differenza, sia in termini di requisiti che di iter autorizzativo, al Sud invece ci sono differenze enormi».

«La formazione, che è un obbligo deontologico, non è guadagnare punti: deve essere intesa dal medico come un’opportunità che fa parte di lui stesso, del suo codice genetico». Mette subito le cose in chiaro Alessandro Nisio, componente per l’odontoiatria della Commissione Nazionale Formazione Continua, che ha chiuso il convegno illustrando le ultime novità sul fronte dei crediti ECM e dell’aggiornamento professionale. «Tante risposte – ha aggiunto – per cambiare la prospettiva e rimuovere gli ostacoli sono già contenute nel Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario, che è stato fatto nel 2017» (scaricalo qui).
Tra le principali novità legate alla formazione:

  • l’istituzione, finalmente, dopo anni di attesa, della Commissione Nazionale per la formazione continua che decide gli obiettivi formativi di interesse nazionale e ha funzioni di controllo;
  • la possibilità per il 2023, per chi non aveva raggiunto l’obbligo formativo nel triennio precedente, di spostare crediti compensativi;
  • la possibilità di ottenere crediti attraverso docenze, attività di tutor e coordinamento scientifico, preparazione di progetti;
  • la possibilità di fare anche formazione individuale, fino al 60% del totale, e non solo di ottenere crediti attraverso i provider. Formazione individuale che si declina nelle pubblicazioni scientifiche, nelle sperimentazioni cliniche, nel tutoraggio individuale e nella formazione all’estero;
  • la possibilità, fino al 20% del totale, di fare autoformazione, ad esempio attraverso la lettura di riviste scientifiche o di manuale tecnici.

Il dottor Nisio ha poi anche illustrato le potenzialità del sito Co.Ge.A.P.S., che consente ai professionisti di gestire la propria posizione sull’obbligo formativo, facendo vedere nella pratica come inserire i crediti ottenuti e come, ad esempio, costruire un dossier formativo, individuale o di gruppo, che, da solo, dà la possibilità di avere subito una trentina di ECM.
Tra gli altri temi approfonditi: gli esoneri e le esenzioni dall’obbligo formativo, la formazione a distanza, attraverso il portale FadInMed, la legge Gelli che lega la formazione anche agli aspetti assicurativi. «Stiamo lavorando – ha concluso il dottor Nisio – per semplificare il sistema ECM, riducendo la burocrazia e valorizzando nuove professionalità per arginare il fenomeno del “creditificio”. Perché, dev’essere chiaro, la formazione viene prima di tutto».

Dal tentativo di fare ordine sulla concorrenza sleale ai pazienti che vanno all’estero, in Croazia ad esempio, per le cure odontoiatriche, dai chiarimenti sulle responsabilità de direttore sanitario alle ingerenze delle coperture assicurative sul lavoro di medici e dentisti, davvero tante le questioni affrontate anche durante la discussione finale. Segnale che su questi temi c’è bisogno ancora di tanta chiarezza. E i primi a chiederla sono proprio i professionisti.

Chiara Semenzato, giornalista OMCeO Venezia