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Il dott. Raffaele Iandolo, presidente CAO Nazionale, informa che il 29.05.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la pdf legge 56 del 2023 (196 KB) , che è di diretto interesse degli Odontoiatri nell'articolo 15 ter.

Il testo del suddetto articolo "rappresenta a mio parere una svolta storica nel rapporto tra odontoiatria e politica. Come odontoiatri, ossia iscritti al nostro Albo rappresentato pro tempore dal sottoscritto, ricorderemo questa data come quella del luglio 1985 caratterizzata dall'istituzione della professione di odontoiatra.

Colgo l'occasione per condividere con Voi, a tal proposito, alcune considerazioni.

La possibilità per tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di accedere ai concorsi ed alle graduatorie del SSN senza il titolo di specializzazione determina:
-  valorizzazione della laurea in Odontoiatria come laurea realmente specialistica;
-  riconoscimento dell'Odontoiatria come branca specialistica della Medicina;
-  accesso dei giovani odontoiatri alle graduatorie della specialistica, con conseguente possibilità occupazionale prima impossibile;
-  accesso, per tutti gli iscritti al nostro Albo, ai concorsi per dirigente ospedaliero e quindi alla carriera professionale correlata.

Ovviamente ciò non comporterà alcuna variazione ai titoli professionali preesistenti, compreso quello di specialista che spetterà ai soli titolari di una delle tre specializzazioni ad oggi in essere.Un meccanismo premiante per tali specialisti, in particolare nelle attività di loro stretta competenza - ortognatodonzia, chirurgia odontostomatologica e odontoiatria pediatrica - è assolutamente previsto e da parte nostra auspicabile, nell'ottica di una specifica ed ottimale assistenza del paziente odontoiatrico.

La norma suddetta, già vigente, prevede anche che i laureati sia in Odontoiatria che in Medicina, alcune centinaia in Italia, possano avere la sacrosanta possibilità, prima negata, di iscriversi ad entrambi gli Albi e pertanto esercitare entrambe le professioni.

Infine vengono ampliate le zone anatomiche di competenza del dentista per quanto attiene all'attività di medicina estetica, attività già precedentemente consentita nella zona infrazigomatica e nell'ambito di un trattamento odontoiatrico. Queste ultime limitazioni vengono cancellate e, pertanto, l'odontoiatra iscritto all'Albo potrà svolgere tali prestazioni anche nel terzo medio e nel terzo superiore del volto e senza che questa attività sia necessariamente ricompresa in un piano di trattamento odontoiatrico.

Presidente Cao Nazionale dott. Raffaele Iandolo"

pdf Comunicazione approvazione Articolo 15-ter (179 KB)