La FNOMCeO segnala che il Consiglio dei Ministri nella riunione n. 130 del 4 giugno 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie".
"Il provvedimento rende permanente il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture, nei confronti delle persone fisiche (intese quali consumatori finali), recanti tali dati. La disposizione elimina, infatti, i riferimenti ai determinati periodi d’imposta ivi presenti. Attualmente, l’articolo 10-bis del decreto-legge citato riferisce il divieto ai periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
Il termine di vigenza della norma relativa al divieto di fatturazione elettronica era stato prorogato in numerose occasioni: dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023 e, da ultimo, n. 202 del 2024, come modificato dalla legge n. 15 del 2025.
Si ricorda che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri per i pazienti ai quali viene emessa fattura.
Il decreto indicato in oggetto interviene inoltre sul termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, a partire da quelli concernenti l’anno 2025. In particolare, dispone che la trasmissione avvenga a cadenza annuale e che il Ministero dell’economia e delle finanze individui precisamente il termine con decreto.
In conclusione, si esprime grande soddisfazione per il provvedimento approvato in via definitiva che recepisce le istanze e la posizione consolidata di questa Federazione.
Non appena il provvedimento sarà pubblicato in gazzetta ufficiale seguirà ulteriore comunicazione".
IL PRESIDENTE CAO IL PRESIDENTE
Andrea Senna Filippo Anelli
pdf Comunicazione n. 42 del 5.6.2025(296 KB)