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Cara Collega, Caro Collega, viste le numerose richieste di chiarimento che arrivano agli uffici dell'OMCeO Venezia in merito al rilascio dei certificati di malattia, si ritiene necessario precisare che la facoltà di redigerli non è riservata in via esclusiva ai medici di Medicina Generale o di Continuità Assistenziale.

Le norme vigenti stabiliscono, infatti, che tutti i medici regolarmente abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'OMCeO - compresi dunque i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, come ad esempio i medici del Pronto Soccorso e gli specialisti, non solo convenzionati ma anche liberi professionisti, odontoiatri inclusi - sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti, senza rinviarli al loro medico di famiglia, quando, per le patologie di loro competenza, ritengono di assegnare dei giorni di astensione dal lavoro ovvero prescrivere dei giorni di riposo e cure del caso.

Se il medico, dopo aver visitato un paziente, si rifiuta di rilasciare il certificato compie il reato di rifiuto o omissione d'atto d'ufficio, perseguibile penalmente (ai sensi del Codice Penale art. 328).

Il certificato deve essere trasmesso in modalità telematica all'INPS attraverso il Portale Sistema TS, le cui credenziali di accesso possono essere richieste direttamente all'OMCeO Venezia (mediante modulo scaricabile al seguente link: modulistica credenziali sistema TS) dai liberi professionisti, mentre per i convenzionati e dipendenti vengono rilasciate dalle strutture pubbliche a seconda dell’incarico.

Si precisa che il medico deve attestare nel certificato di malattia dati obiettivi di competenza tecnica che abbia personalmente accertato in totale aderenza alla realtà e che comprovino l'incapacità temporanea al lavoro del paziente, con l'indicazione della diagnosi clinica e della prognosi.

Dato quindi che il medico non può rilasciare un certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o sulla base di elementi non direttamente da lui constatati, non è possibile, dopo che ad esempio lo specialista ospedaliero o il libero professionista hanno visitato il paziente o redatto una lettera di dimissione, rinviarlo al medico di Medicina Generale o ad altro collega per il rilascio del certificato di malattia, situazione che esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falso ideologico.

Nella speranza di aver fornito gli opportuni chiarimenti, si fa presente che gli uffici di segreteria dell’OMCeO Venezia restano comunque a disposizione per ogni ulteriore esigenza.

Cordiali saluti

Dott. Cristiano Samueli, Vicepresidente OMCeO Venezia

Riferimenti: