Visite: 19479

La FNOMCeo ci inoltra la comunicazione nr. 17 relativa alla delibera della CNFC in materia di formazione in radioprotezione del paziente, con preghiera di dare la massima visibilità alla notizia

"Cari Presidenti,

in ottemperanza all’art. 162 (Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNaS.
Si ricorda, per il triennio 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, dei medici di base e dei pediatri di famiglia: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
Per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.
Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema AgeNaS, la Commissione dà ai professionisti sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti da eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce indicando, in modo autonomo, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili quelli riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad es., se un medico di medicina generale ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria del 10% per crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente si applica a 120, cioè 12 crediti.
La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione. Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’interno dell’Allegato VIII, da inviare al CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.
Per tali rilevanti novità raccomando sempre di darne massima evidenza presso i Vostri iscritti.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente

Filippo Anelli"

pdf Comunicazione NR. 17 FNOMCeO (92 KB)

pdf Allegato Comunicazione NR.17  (1.15 MB)