Normativa di riferimento
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Interventi straordinari e di emergenza.
Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi dell'art. 42 del d. lgs. 33/2013
L'Ordine non ha inoltre ricevuto erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19 e non è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 99 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.